Conoscere i dispositivi DPI
Per DPI si intendono i dispositivi di protezione individuale, ovvero qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro i rischi che possono minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro.
Le attrezzature da lavoro e gli strumenti di protezione trovano ampio spazio all’interno del D.Lgs. 81/2008, normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La normativa in vigore ha, però, una portata generale poiché si riferisce ai macchinari in generale, e mira a consentire al lavoratore di disporre di attrezzature di lavoro conformi ai requisiti richiesti dalla legge.
In particolare stabilisce che:
- Non è consentito rimuovere i dispositivi di sicurezza e pulire, fare manutenzione o riparare macchinari in moto o in movimento. Se ciò dovesse essere assolutamente necessario, colui che deve eseguire il lavoro deve dotarsi delle adeguate misure di protezione;
- Tutti i macchinari e tutte le attrezzature presenti all’interno dell’azienda devono essere
periodicamente sottoposti a manutenzione ordinaria;
- È assolutamente indispensabile custodire e proteggere i componenti pericolosi dei macchinari che possono generare pericoli di taglio, compressione ed espulsione violenta di materiale.
E’ compito del datore di lavoro assicurarsi che macchinari e impianti siano adeguati alla normativa vigente e ha anche il compito di eseguire una valutazione dei rischi relativa all’utilizzo e all’efficienza delle attrezzature.
Il datore di lavoro ha inoltre il compito di fornire ai lavoratori tutte le attrezzature necessarie per far fronte alle emergenze che possono verificarsi, in modo da salvaguardare la salute di tutte le persone presenti all’interno degli spazi aziendali.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Inoltre i DPI non devono costituire intralcio all’attività lavorativa e nello svolgimento di questa e devono essere utilizzabili senza apprezzabile fastidio da parte del lavoratore. L’utilizzo adeguato del DPI comporta una conoscenza completa di tutti i pericoli presenti sia all’interno della singola mansione svolta dal lavoratore sia nell’ambiente di lavoro.
I dispositivi di protezione sono suddivisi in varie tipologie a seconda delle parti del corpo da proteggere ed hanno differenti funzioni:
- Protezione del capo;
- Protezione delle mani;
- Protezione dei piedi;
- Protezione delle vie respiratorie;
- Protezione dell’udito;
- Protezione intera del corpo contro le aggressioni chimiche e fisiche;
- Protezione intera del corpo contro la caduta.
Non costituiscono invece DPI:
- Gli indumenti da lavoro ordinari.
- Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
- Le attrezzature di protezione individuale delle forze armate.
- Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.
- I materiali sportivi quando utilizzati non per attività lavorative.
- I materiali per l’autodifesa.
- Gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
- Effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- Individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- Valuta le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato;
- Aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
- Entità del rischio;
- Frequenza dell’esposizione al rischio;
- Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- Prestazioni del DPI.
Anche i lavoratori, però, non sono esenti dall’osservare alcuni obblighi in materia di sicurezza e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. Ovvero:
- Provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione.
- Non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
- Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
- Segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Commenti
Grey
Leave A Reply
Your email address will not be published.